Sono state diffuse dall’agenzia delle Entrate le istruzioni su come applicare il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015.
Tra le novità illustrate dalla Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016:
- cumulabilità del credito d’imposta con altri bonus, come quello riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’articolo 18 del D.L. 91/2014.
- completa sinergia con il Patent box: nel testo di specifica che i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito di imposta per attività di R&S rilevano per l’intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di Patent box.
La nuova versione del credito d’imposta si caratterizza per:
- una più rapida possibilità di fruizione da parte del beneficiario
- una maggiore semplificazione della procedura.
Come si calcola il “nuovo” credito d’imposta
Il credito è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di € , a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo non inferiore a 30 mila euro. L’aliquota da applicare per il calcolo del bonus, varia a seconda della “tipologia” di spesa sostenuta.
In particolare:
- le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media calcolata sui medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione, beneficiano dell’aliquota del 50 per cento
- Le spese rappresentate dalle quote di ammortamento di strumenti ed attrezzature di laboratorio e/o dai costi connessi a competenze tecniche e diritti di privativa industriale, beneficiano dell’aliquota del 25 per cento.
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Enti non commerciali, reti d’imprese e consorzi tra i potenziali beneficiari
Il credito d’imposta è fruibile dalle imprese che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, investono in attività di ricerca e sviluppo.
Nel testo della circolare viene indicato come anche gli enti non commerciali possono beneficiare del bonus, in caso esercitino un’attività commerciale, nonché i consorzi e le reti di imprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo. L’incentivo può essere richiesto anche dalle imprese neo-costituite, in attività a partire dal 2015.
Gli obblighi documentali
Gli adempimenti documentali da rispettare, in caso di controlli successivi, sono principalmente riferiti a:
- predisposizione di un’apposita documentazione contabile
- indicazione dell’effettività dei costi sostenuti
- attestazione di regolarità formale
La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.
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